Materie del servizio
A chi è rivolto
Due persone maggiorenni, di sesso uguale o diverso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Fontevivo, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia
Descrizione
In base alla legge i conviventi di fatto:
• hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);
• in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39);
• ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);
• diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);
• successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
• inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45);
• diritti del convivente nell’attività di impresa (art. 1 comma 46);
• ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);
• in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).
Come fare
E' necessario presentare un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi, allegando copia dei documenti d’identità dei richiedenti.
Cosa serve
L'ufficio Anagrafe procederà entro 2 giorni a registrare la convivenza di fatto, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione.
L'Ufficio Anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza de requisiti previsti (assenza impedimenti e stabile convivenza di cui all'art. 36 della Legge n. 76/2016).
Per approfondimenti Legge 20 maggio 2016 n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", entrata in vigore il 5 giugno 2016.
Cosa si ottiene
Dal momento della registrazione (entro i 2 giorni lavorativi successivi), si potranno ottenere il rilascio di un certificato attestante la costituzione della convivenza di fatto.
Tempi e scadenze
Trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione, se ufficio Anagrafe non invierà comunicazione di requisiti mancanti, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990, la registrazione della convivenza di fatto si intenderà confermata.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 25 ottobre 2024, 15:23