Descrizione
Comune di Fontevivo
AVVISO PUBBLICO
Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, si informa che con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 23/04/2026 è stato aggiornato il Catasto delle Aree percorse dal fuoco (CATASTO INCENDI) – Aggiornamento all’annualità 2025.
Con la medesima deliberazione è stata approvata la relazione tecnica da cui si evince che nel territorio del Comune di Fontevivo, nella sezione GIS WEB relativa agli incendi boschivi del sito web regionale "Parchi, foreste e Natura 2000" e nel Geoportale dell’Arma dei Carabinieri - Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari, quali strumenti validi per l’estrazione e l’individuazione esatta delle particelle catastali interessate, non risultano aree che siano state percorse dal fuoco nel territorio del Comune di Fontevivo (PR) per l’anno 2025;
Con il presente avviso si rende noto che:
- dalla data odierna e sino al 24/05/2026, per 30 (trenta) giorni consecutivi, è depositato presso l’Ufficio Urbanistica, Ambiente e Protezione Civile del Comune di Fontevivo, l'elenco delle particelle catastali interessate da eventi incendiari (elenco negativo);
- durante il periodo di pubblicazione chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni da redigere in carta semplice, mediante consegna diretta presso gli Uffici Comunali Comune di Fontevivo, Piazza Repubblica n. 1, 43010 Fontevivo (PR) o a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@postacert.comune.fontevivo.pr.it;
- l'ufficio competente per la documentazione relativa al Catasto incendi, è l'Ufficio Servizio Urbanistica, Ambiente e Protezione Civile (Dott.ssa Valentina Campanini, 0521.611916, v.campanini@comune.fontevivo.pr.it)
Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate entro il 25/05/2026, termine perentorio oltre il quale non verranno prese in considerazione osservazioni poiché pervenute fuori termine.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno 15 (quindici) anni.
In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati in predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al comma 1 dell'art. 10 della citata L. 353/2000, pena la nullità dell'atto.
È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data antecedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.
Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'Ambiente (ad esempio per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici).
Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.
La deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 23/04/2026 e la relazione tecnica sono pubblicate all'Albo Pretorio online del Comune di Fontevivo al numero 407 di registro
LA RESPONSABILE DEL IV SETTORE
arch. Lara Albertini
Ultimo aggiornamento: 24 aprile 2026, 13:20